Con sentenza 25520 del 28 giugno 2012, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso avanzato da due imputati, accusati di circonvenzione di incapace, che si erano opposti al sequestro conservativo emesso dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti dei beni di un trust che gli stessi avevano utilizzato per coprire l’immediato reimpiego delle ingenti somme ricavate dalla vendita di alcuni immobili della persona offesa.
Il patrimonio del trust, nella specie, era già stato sottoposto a sequestro preventivo ma, secondo la Suprema corte, “le finalità e le modalità di esecuzione del sequestro preventivo non sono di per sé idonee a realizzare quelle proprie del sequestro conservativo, sicché è ammesso non solo la coesistenza dei due sequestri sugli stessi beni, ma anche il succedersi nel tempo dei vincoli reali”.
weekly news 26/2012