Notizia

Abuso del diritto da applicare anche al trattamento tributario degli immobili

Pubblicato il 03 luglio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Corte di cLa Corte di Cassazione, Sezione tributaria, con la sentenza n. 10807 del 28 giugno 2012, ha confermato la decisione con cui le commissioni tributarie di merito avevano ravvisato un abuso del diritto nella condotta posta in essere dal proprietario di una casa ristrutturata che, per risparmiare sulle imposte, aveva aggirato le norme sulla cubatura degli immobili.

In particolare, lo stesso, dal computo della superficie complessiva della casa ai fini della qualificazione di quest'ultima come "di lusso", aveva escluso 100 metri quadri del piano interrato in quanto riferiti a zone con soffitto di 10 cm più basso rispetto alle zone destinate ad abitazione.

I giudici di legittimità, dopo aver ricordato come la nozione di abuso del diritto sia applicabile e deve essere applicata anche al trattamento tributario degli immobili, ha affermato l’illiceità della “pratica costruttiva di sostanziale aggiramento delle disposizioni, anche dei regolamenti comunali, sulla cubatura degli immobili quante volte l'utilizzo di questo specifico elemento non sia dettato da ragioni costruttive e/o economiche (o, comunque, da qualsivoglia valida ragione diversa da quella fiscale) ma assuma soltanto rilievo fiscale per la sua idoneità ad aggirare la ratio delle norme che introducono il tributo, determinando una indebita minore tassazione”.

E nella specie – si legge nel testo della decisione - anche le zone prive dell'abitabilità dovevano ritenersi computabili per accrescere la metratura dell’immobile ai fini dell'imposta di registro.

weekly news 27/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita a novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2025
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a novembre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’...