Ai sensi dell’articolo 48, comma 3 del Decreto legislativo n. 546/1992, la conciliazione giudiziale tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente si perfeziona “con il versamento entro il termine di 20 giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull'importo delle rate successive”.
Poiché, inoltre, la conciliazione tributaria giudiziale costituisce una fattispecie a formazione progressiva, in cui si ha identità temporale tra il momento della perfezione e quello della efficacia, solo quando la conciliazione raggiunge la perfezione/efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, in caso di pendenza di una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere.
E’ quanto ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della decisione n. 11125 depositata il 3 luglio 2012.
weekly news 27/2012