Secondo la sezione tributaria della Corte di cassazione – sentenza n. 11771 dell’11 luglio 2012 – “il beneficio dell'assoggettamento all'imposta di registro nella misura dell'uno per cento ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, previsto dall'articolo 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria avvenga, ad opera dello stesso soggetto acquirente, entro cinque anni dall'acquisto”.
In caso di acquisto del terreno edificabile, quindi, l’aliquota agevolata nel pagamento delle imposte di Registro, ipotecaria e catastale si applica solo qualora la costruzione, che deve essere ultimata nei cinque anni successivi, sia stata eseguita direttamente dal compratore.
La ratio della disposizione agevolativa – continua la Suprema corte – è, infatti, quella di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area; per contro, “sarebbe sospetta di incostituzionalità se il predetto beneficio potesse essere ricollegato alla tempestività dell'attività edificatoria di un successivo acquirente”.
weekly news 28/2012