Notizia

Il professionista puo' farsi pubblicita'

Pubblicato il 13 luglio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 11816, del 12 luglio 2012, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un odontoiatra che era stato sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ordine per la diffusione di un volantino che pubblicizzava le prestazioni offerte dalla struttura sanitaria della quale era direttore sanitario.

I poteri di verifica degli Ordini professionali, nonostante l'eliminazione del divieto di fare pubblicità sui servizi offerti, sono funzionali alla verifica della trasparenza e della veridicità del messaggio. Ma – secondo la Corte – le motivazioni addotte dalla Commissione sono “giuridicamente scorrette e logicamente inappaganti”.

Richiamando anche le direttive comunitarie ispirate alla massima liberalizzazione, si sottolinea l'erroneità e l'insufficienza della motivazione della Commissione, dove il riferimento a una tariffa oramai abrogata è all'evidenza “viziato da un'insopprimibile insofferenza verso il ricorso al messaggio pubblicitario da parte dell'esercente la professione sanitaria. Non si vede, infatti, come quel richiamo, che necessariamente presuppone, piuttosto che smentire, il carattere puramente orientativo

weekly news 28/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).