Con nota protocollo n. 12187, del 3 luglio 2012, il Ministero del lavoro chiarisce che gli utilizzatori di contratti di somministrazione di lavoro conclusi, che non effettueranno la comunicazione periodica al sindacato ogni dodici mesi (D.Lgs n. 276/2003), incorreranno nell'applicazione della misura sanzionatoria di importo variabile da euro 250 a 1250 (art. 3 del D.Lgs n. 24/2012).
La disposizione sanzionatoria trova applicazione, nella fase transitoria relativa all'anno 2012, relativamente ai contratti di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012, data di entrata in vigore del decreto n. 24/2012, e il 31 dicembre 2012.
Quindi, saranno soggetti alla sanzione amministrativa anche gli utilizzatori che entro il 31 gennaio 2013 non avranno comunicato il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
weekly 27/2012