Notizia

Somministrazione, sanzioni per chi non adempie alla comunicazione

Pubblicato il 05 luglio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con nota protocollo n. 12187, del 3 luglio 2012, il Ministero del lavoro chiarisce che gli utilizzatori di contratti di somministrazione di lavoro conclusi, che non effettueranno la comunicazione periodica al sindacato ogni dodici mesi (D.Lgs n. 276/2003), incorreranno nell'applicazione della misura sanzionatoria di importo variabile da euro 250 a 1250 (art. 3 del D.Lgs n. 24/2012).

La disposizione sanzionatoria trova applicazione, nella fase transitoria relativa all'anno 2012, relativamente ai contratti di lavoro conclusi nell'arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012, data di entrata in vigore del decreto n. 24/2012, e il 31 dicembre 2012.

Quindi, saranno soggetti alla sanzione amministrativa anche gli utilizzatori che entro il 31 gennaio 2013 non avranno comunicato il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

weekly 27/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 settembre 2025
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2025
Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche

Versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre...