La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11545 depositata il 10 luglio 2012, chiarisce, ribaltando la decisione dei giudici di merito (che avevano stabilito che la coincidenza cronologica e topografica non aveva nessun nesso eziologico con l’esecuzione della prestazione lavorativa), che è da ritenere incidente in itinere l’eventuale scippo subito dal lavoratore durante il tragitto dal lavoro a casa.
Pertanto, la circostanza dello scippo “in itinere” subito dal dipendente, che aveva provocato delle lesioni, è da risarcire.
Per la Corte l'infortunio in itinere, ossia durante il percorso casa-ufficio, è da indennizzare anche quando derivato da eventi dannosi imprevedibili e atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, “atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa”: unico limite è il rischio elettivo, che si realizza quando il lavoratore si comporta in maniera abnorme, volontaria o arbitraria.
weekly 28/2012