Se si dimostra che le movimentazioni bancarie sono operazioni di disinvestimento, l'avviso di accertamento è annullato. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12440, del 18 luglio 2012.
Il caso riguarda un professionista che aveva ricevuto ed impugnato l'avviso di accertamento per Iva, Irpef e Irap, ricevendo parere favorevole sia dalla Commissione tributaria provinciale che dalla Commissione regionale della Lombardia.
La Cassazione, alla quale era ricorsa l'Amministrazione finanziaria, conferma i precedenti giudizi, rilevando, sulla base della documentazione presentata, che i movimenti più importanti dei conti correnti del professionista non avevano attinenza con l'attività svolta ma riguardavano operazioni di disinvestimento e che dalla documentazione prodotta dal contribuente si poteva evincere l'estraneità e la non imponibilità degli importi indicati nell'atto di accertamento.
weekly news 29/2012