Notizia

Fallibilita' da dimostrare solo con i dati contabili

Pubblicato il 31 luglio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Ai sensi del nuovo articolo 1 della Legge fallimentare, ai fini della fallibilità di un’impresa deve aversi esclusivo riguardo ai limiti dimensionali, non più alla nozione civilistica (articolo 2083 del Codice civile) di piccolo imprenditore.

Il legislatore della riforma, per superare i contrasti interpretativi sorti in ordine alla nozione di piccolo imprenditore (che non è fallibile), ha delimitato l’area dei soggetti non fallibili non più attraverso il rinvio all’articolo sopra richiamato del Codice civile, bensì attraverso la previsione di una soglia quantitativa riferita ai tre requisiti dell’attivo patrimoniale, dei ricavi e dell’ammontare dell’indebitamento. Al di sotto di essa, non può farsi luogo alla dichiarazione di insolvenza.

La norma stabilisce con chiarezza che spetta all’imprenditore dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che ne escludono la fallibilità, in quanto unico soggetto a disporre dei dati contabili. Egli, non altri, può dimostrare che la sua ditta individuale ha numeri tanto modesti da non superare la soglia di fallibilità indicata dall'ordinamento.

Conclude così la Corte di Cassazione il 22 maggio, nella sentenza n. 13542, depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012

Weekly news 31/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).