Ai sensi del nuovo articolo 1 della Legge fallimentare, ai fini della fallibilità di un’impresa deve aversi esclusivo riguardo ai limiti dimensionali, non più alla nozione civilistica (articolo 2083 del Codice civile) di piccolo imprenditore.
Il legislatore della riforma, per superare i contrasti interpretativi sorti in ordine alla nozione di piccolo imprenditore (che non è fallibile), ha delimitato l’area dei soggetti non fallibili non più attraverso il rinvio all’articolo sopra richiamato del Codice civile, bensì attraverso la previsione di una soglia quantitativa riferita ai tre requisiti dell’attivo patrimoniale, dei ricavi e dell’ammontare dell’indebitamento. Al di sotto di essa, non può farsi luogo alla dichiarazione di insolvenza.
La norma stabilisce con chiarezza che spetta all’imprenditore dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che ne escludono la fallibilità, in quanto unico soggetto a disporre dei dati contabili. Egli, non altri, può dimostrare che la sua ditta individuale ha numeri tanto modesti da non superare la soglia di fallibilità indicata dall'ordinamento.
Conclude così la Corte di Cassazione il 22 maggio, nella sentenza n. 13542, depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012
Weekly news 31/2012