Notizia

Immigrazione illegale. Datori sanzionati con nuove ipotesi dal Dlgs 109 2012

Pubblicato il 28 luglio 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 - in “Gazzetta Ufficiale” n. 172 del 25 luglio - in attuazione della Direttiva 2009/52/CE, tesa a consolidare la cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea nella lotta contro l’immigrazione illegale - introduce norme minime su sanzioni e provvedimenti verso i datori di lavoro che assumono alle loro dipendenze cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Nel testo sono presenti ipotesi aggravanti, nel caso in cui esso sia caratterizzato da “particolare sfruttamento”, ovvero quando:

- vengano occupati irregolarmente più di tre lavoratori;

- vengano occupati minori in età non lavorativa;

- ricorrano le ipotesi di sfruttamento di cui all’articolo 603 bis del codice penale.

In tali stessi casi, di particolare sfruttamento lavorativo, è stabilito che lo straniero che presenti denuncia o cooperi nel procedimento penale instaurato ai danni del datore di lavoro, possa ottenere, su proposta o con il parere favorevole del giudice, il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario della durata di sei mesi e rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.

Questa tipologia di permesso di soggiorno consente lo svolgimento di attività lavorativa.

Con una norma transitoria, infine, è prescritto che i datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale, in modo ininterrotto e documentato almeno dal 31 dicembre 2011 o precedentemente, potranno dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione ed avviare una procedura di regolarizzazione.

La dichiarazione potrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, con modalità che saranno stabilite con successivo decreto interministeriale, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della citata norma.

Weekly news 30/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).