Con l'ordinanza n. 13594, pubblicata il 30 luglio 2012, la Corte di Cassazione precisa che il fax, il cellulare e e l'auto non sono elementi sufficienti a dimostrare un rapporto di subordinazione e a configurare l'abitazione del lavoratore quale dipendenza aziendale. Il caso riguarda un dirigente licenziato che svolgeva l'attività dalla propria abitazione in Sardegna per un'azienda di Bolzano.
La Corte, valutando anche in modo estensivo l'art. 413 del codice civile, attribuisce ai giudici di Bolzano la competenza giurisdizionale sulla vicenda in questione, al contrario della richiesta di far esaminare il caso dal Tribunale di Cagliari, non essendo strumenti adeguati a dimostrare un'organizzazione aziendale nella propria abitazione quelli indicati dal lavoratore.
Nell'ordinanza si fa riferimento alla diversa decisione della Suprema Corte, la n. 24717/2011, con la quale i giudici avevano riconosciuto il computer, la stampante e la linea adsl beni idonei ad attribuire la competenza al giudice del luogo dove si trovava l'abitazione del lavoratore.
Weekly news 31/2012