A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni fiscali (Dl n. 16/2012) ai termini di presentazione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute da un fornitore che ha avuto dal cliente, esportatore abituale, una lettera d'intento, ma non ha ancora effettuato alcuna operazione non imponibile, l’agenzia delle Entrate è intervenuta al fine di chiarire alcuni aspetti riguardanti l’invio del modello di comunicazione dei dati.
Con la risoluzione n. 82 del 1° agosto 2012, è infatti stato precisato che in attesa di un aggiornamento del modello, si continuerà ad utilizzare la versione attuale, ma con qualche accorgimento. Nel campo “periodo di riferimento” si dovrà indicare esclusivamente l’anno, cioè il 2012 e ciò sia nel caso in cui la comunicazione è effettuata avendo riguardo alla data di effettuazione dell’operazione sia nel caso in cui risulti antecedente alla stessa operazione.
Ne deriva che se il contribuente ha solo ricevuto la lettera d’intento in un mese o un trimestre Iva, ma non ha ancora effettuato alcuna operazione non imponibile, ai sensi dell'articolo 8, lettera c, Dpr 633/72, può comunque anticipare l'invio nel modello relativo alla liquidazione dell'Iva del mese o del trimestre di ricevimento della dichiarazione d'intento. Ciò vuol dire che non deve attendere il modello relativo alla prima liquidazione periodica Iva in cui “confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta” e può procedere all’invio anche utilizzando il modello relativo al mese o al trimestre di ricevimento, indipendentemente dall'effettuazione della cessione all'esportatore abituale.
02/08/2012
Weekly news 31/2012