Notizia

Si alla disapplicazione della normativa sulle societa' di comodo se il minor reddito e' dovuto alla crisi

Pubblicato il 06 agosto 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Una società che non riesce a produrre reddito a causa della sensibile riduzione della produzione dovuta alla crisi economica congiunturale, non può essere considerata una società di comodo e può presentare l’interpello disapplicativo del regime sulle società non operative.

A stabilirlo la sentenza n. 54/01/12 della Commissione tributaria regionale Friuli Venezia Giulia, che ha avvalorato la decisione dei giudici di primo grado, i quali avevano accolto integralmente il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento spiccato dall’Amministrazione finanziaria, che adduceva come motivazione dello scioglimento anticipato della società l’assenza di prove sufficienti a giustificare l’aggravamento della crisi di settore (tessile) e il mancato conseguimento del reddito minimo previsto (determinato secondo le modalità dell'art. 30 della L. 724/1994).

Nell’appellarsi ai giudici regionali, il Fisco aveva, infatti, sostenuto l’assenza di prove idonee a giustificare la messa in mobilità della forza lavoro e la chiusura di alcuni reparti dell’azienda accertata.

Secondo quanto motivato dalla Ctr nella sua pronuncia, è possibile rifarsi all’ultima parte dell’articolo 115 del codice di procedura civile e, dunque, ritenere che il giudice può basare le proprie decisioni su delle nozioni di fatto che rientrano nella esperienza comune, senza aver bisogno necessariamente di prove tangibili.

Dunque, la sola constatazione che il settore tessile ha vissuto un sensibile peggioramento a causa dell’aggravarsi della congiuntura economica mondiale e della maggiore competitività delle aziende asiatiche può essere sufficiente a spiegare le ragioni della crisi nazionale e il fatto che la società avesse deciso di procedere con un piano di ristrutturazione aziendale piuttosto drastico.

In tutto ciò non si ravvisa – secondo la Ctr - alcuna intenzione di evasione né tantomeno l'essere in presenza di una società schermo nata con l’intento di celare, con l’oggetto sociale dichiarato, i patrimoni personali dei soci, quanto piuttosto l'essere di fronte ad una società che non è stata in grado di produrre reddito per evidenti motivi congiunturali.

Weekly news 32/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Persone fisiche - Proroga Soggetti ISA

I soggetti ISA / forfetari che beneficiano della proroga possono effettuare i versamenti derivanti dal mod. REDDITI / IRAP / IVA 2025 entro il 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,40%.Termine e...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di...

Scadenza del 20 agosto 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA...

Scadenza del 20 agosto 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospe...