La delibera di parziale copertura delle perdite che risultano dal bilancio annuale di una società è soggetta al versamento dell’imposta di registro calcolata in misura proporzionale. Deve, quindi, essere rimborsata alla contribuente società la eventuale parte dell’imposta che risulti eccedente e non dovuta.
E’ quanto affermato dai giudici della sezione tributaria della Cassazione nel testo dell’ordinanza n. 14008 del 3 agosto 2012, con riferimento ad una vicenda in cui l’amministrazione aveva risposto con un silenzio-rifiuto alla istanza di rimborso avanzata dalla società contribuente in funzione dell'imposta di registro che la stessa aveva versato per la delibera di parziale copertura delle perdite a bilancio.
Weekly news 32/2012