Notizia

Niente regresso dell ' Inail sul datore se il dipendente non adotta, per autonoma iniziativa, le misure di sicurezza

Pubblicato il 01 agosto 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 13701 depositata il 31 luglio 2012 – se l’infortunio occorso al dipendente sul luogo di lavoro derivi dall’autonoma iniziativa dello stesso di non adottare le misure di sicurezza appositamente apprestate dal datore, quest’ultimo non è tenuto a rifondere all’Inail le somme erogate dopo l’infortunio. Il risarcimento, in questi casi, resta a carico dell'ente previdenziale.

Il datore di lavoro, che risponde per la scelta delle misure di tutela da adottare (colpa “in eligendo”) e per la mancata vigilanza sulla loro concreta messa in opera (colpa “in vigilando”), non è – sottolinea la Corte di legittimità - da ritenere responsabile se l'autonoma iniziativa del dipendente sia sufficiente da escludere l'esistenza del nesso causale fra il verificarsi dell'evento pregiudizievole e la condotta omissiva del datore.

Dall’istruttoria della causa, nella specie, era emerso che il lavoratore si era infortunato ad un occhio in quanto colpito da una scheggia mentre era intento a dei lavori di molatura; lo stesso non aveva indossato gli occhiali da lavoro appositamente messigli a disposizione dal datore.

Weekly news 31/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).