Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 13701 depositata il 31 luglio 2012 – se l’infortunio occorso al dipendente sul luogo di lavoro derivi dall’autonoma iniziativa dello stesso di non adottare le misure di sicurezza appositamente apprestate dal datore, quest’ultimo non è tenuto a rifondere all’Inail le somme erogate dopo l’infortunio. Il risarcimento, in questi casi, resta a carico dell'ente previdenziale.
Il datore di lavoro, che risponde per la scelta delle misure di tutela da adottare (colpa “in eligendo”) e per la mancata vigilanza sulla loro concreta messa in opera (colpa “in vigilando”), non è – sottolinea la Corte di legittimità - da ritenere responsabile se l'autonoma iniziativa del dipendente sia sufficiente da escludere l'esistenza del nesso causale fra il verificarsi dell'evento pregiudizievole e la condotta omissiva del datore.
Dall’istruttoria della causa, nella specie, era emerso che il lavoratore si era infortunato ad un occhio in quanto colpito da una scheggia mentre era intento a dei lavori di molatura; lo stesso non aveva indossato gli occhiali da lavoro appositamente messigli a disposizione dal datore.
Weekly news 31/2012