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Lavoro intermittente, approfondimenti del Ministero dopo le modifiche

Pubblicato il 02 agosto 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la circolare n. 20, del 1° agosto 2012, il Ministero del lavoro analizza in maniera approfondita le modifiche alla tipologia contrattuale del lavoro intermittente, apportarte dalla legge n. 92, del 28 giugno 2012, agli articoli 33-40 del D.Lgs n. 276/2003.

Dopo i primi chiarimenti forniti dal Ministero con la circolare n. 18, del 18 luglio 2012, in quest'ultimo intervento ministeriale vengono analizzati:

- il nuovo ambito applicativo dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge), in base al quale non è più possibile stipulare di lavoro intermittente con soggetti di età pari o superiore ai 24 anni o inferiore ai 55 anni; spetta solo alla contrattazione collettiva l'individuazione dei cosiddetti periodi predeterminati;

- il nuovo obbligo di comunicazione previsto dall'art. 35, comma 3/bis, del D.Lgs n. 276/2003, che potrà essere effettuata – sino a nuove indicazioni – via fax o tramite posta elettronica, anche non certificata, prima dell'inizio dell'attività lavorativa. La modifica o l'annullamento della comunicazione, qualora il lavoratore non si presenti, dovrà avvenire entro le 48 ore successive al giorno in cui doveva essere resa la prestazione, comunque sempre prima del suo inizio.

Si specifica che i contratti stipulati prima del 18 luglio 2012 sia in forza dei “vecchi” requisiti soggettivi (soggetti con meno di 25 anni o più di 45 anni di età) che per i periodi predeterminati ex art. 37, potranno continuare ad operare sino al 18 luglio 2013 (compreso) secondo le previgenti causali.

Corollario agli aggiornamenti è la definizione di lavoro intermittente che apre la circolare, laddove il Ministero specifica che la prestazione – che deve essere caratterizzata dalla discontinuità e dall'intermittenza – può essere resa anche per periodi di durata significativa. “E' tuttavia evidente che detti periodi, per potersi considerare effettivamente “discontinui o intermittenti”, dovranno essere intervallati da una o più interruzioni, in modo tale che non vi sia una esatta coincidenza tra la durata del contratto e la durata della prestazione”.

Weekly news 31/2012

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