La Cassazione, con sentenza 13884 del 2 agosto 2012 emessa dalla sezione lavoro, nell’accogliere il ricorso di un dipendente licenziato nell’ambito del licenziamento plurimo per giustificato motivo oggettivo (nel caso di specie eliminazione di un reparto o settore produttivo), chiarisce che secondo le norme sulla mobilità, per individuare se il licenziamento rientra o meno nei licenziamenti collettivi si deve considerare solo il dato numerico e temporale (cinque licenziamenti nell'arco di 120 giorni) e non quello ontologico o qualitativo della soppressione di un reparto periferico.
Il controllo preventivo dei sindacati sul procedimento di ristrutturazione e sui criteri di scelta del personale da licenziare, che nel caso è stato eluso, è necessario ove in una azienda con più di 15 dipendenti si decida il licenziamento di cinque dipendenti nell'arco di 120 giorni. Non salva la legittimità del licenziamento il fatto che il datore di lavoro abbia licenziato solo tre lavoratori dei sette annunciati.
Weekly news 31/2012