Con il messaggio n. 13052 del 3 agosto 2012 (pubblicato sul sito il 3 ma rimosso il 4 agosto), l’Inps detta le prime istruzioni operative, con utili tabelle riepilogative, sulle misure per i salvaguardati, applicabili fino al 2019. Innanzitutto, si spiega che la data di cessazione del rapporto di lavoro costituirà un elemento di precedenza, visto che la platea dei salvaguardati, per il momento, si deve fermare a 65mila lavoratori. Nello specifico delle date sarà considerata:
- la data di cessazione del rapporto di lavoro per i lavoratori in mobilità ordinaria o lunga, per quelli a carico di fondi di solidarietà, per i prosecutori volontari e gli esodati;
- la data di inizio dell'esonero per gli esonerati;
- la prossimità al perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico per i congedati.
Un’importante precisazione è fornita riguardo ai lavoratori con diritto alle vecchie regole. Tra le tipologie di lavoratori ammessi al beneficio rientrano anche i soggetti (cd. “10mila”) già salvaguardati dalla normativa in materia di decorrenza del trattamento pensionistico della “finestra mobile”. Tali lavoratori possono avvalersi congiuntamente della suddetta deroga alla normativa in materia di finestra mobile e della salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione.
Si ricorda che la finestra mobile Sacconi - durata fissa pari a 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 per i lavoratori autonomi - sostituisce le quattro finestre fisse di luglio, ottobre, gennaio e aprile.
I licenziati da aziende del commercio con 50-200 dipendenti, da aziende della logistica, del turismo e agenzie di viaggio con più di 50 addetti, e da imprese di vigilanza, nonché lavoratori del trasporto aereo e della gestione aeroportuale rientrano tra chi si trova in mobilità ordinaria. Non vi rientrano quelli che hanno un'indennità di mobilità in deroga.
Infine, non sono ritenuti validi ai fini della tutela le autorizzazioni alla contribuzione per integrare i periodi di lavoro part time o le aspettative non retribuite.
Weekly news 31/2012