Notizia

Licenziabile il dipendente per appropriazione indebita anche di somme esigue

Pubblicato il 18 agosto 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Anche l’appropriazione indebita di una modestissima somma di denaro da parte di un dipendente ai danni del datore di lavoro può essere motivo di licenziamento per giusta causa.

A confermarlo i giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14551 del 17 agosto 2012.

Convalidando la decisione presa dalla Corte di Appello di Roma, la Corte afferma la legittimità del licenziamento di un portiere di un albergo, che aveva intascato i 30 euro sborsati da un cliente per noleggiare una cassetta di sicurezza senza versarli nelle casse aziendali.

Ciò che viene sottolineato nella pronuncia è che il dipendente, a seguito dell’accaduto, ha procurato un danno d’immagine alla struttura alberghiera tale da minare irreversibilmente il rapporto fiduciario con l’azienda. A nulla, infatti, sono valse le difese del lavoratore che aveva contestato la proporzionalità tra il suo comportamento e la sanzione del licenziamento.

È, comunque, da osservare che il richiamo al danno d’immagine, seppure importante, non deve mettere in secondo piano il vero motivo della giusta causa del licenziamento: l’appropriazione indebita.

weekly news 33/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).