Notizia

Licenziabile il dipendente per appropriazione indebita anche di somme esigue

Pubblicato il 18 agosto 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Anche l’appropriazione indebita di una modestissima somma di denaro da parte di un dipendente ai danni del datore di lavoro può essere motivo di licenziamento per giusta causa.

A confermarlo i giudici della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14551 del 17 agosto 2012.

Convalidando la decisione presa dalla Corte di Appello di Roma, la Corte afferma la legittimità del licenziamento di un portiere di un albergo, che aveva intascato i 30 euro sborsati da un cliente per noleggiare una cassetta di sicurezza senza versarli nelle casse aziendali.

Ciò che viene sottolineato nella pronuncia è che il dipendente, a seguito dell’accaduto, ha procurato un danno d’immagine alla struttura alberghiera tale da minare irreversibilmente il rapporto fiduciario con l’azienda. A nulla, infatti, sono valse le difese del lavoratore che aveva contestato la proporzionalità tra il suo comportamento e la sanzione del licenziamento.

È, comunque, da osservare che il richiamo al danno d’immagine, seppure importante, non deve mettere in secondo piano il vero motivo della giusta causa del licenziamento: l’appropriazione indebita.

weekly news 33/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).