Con la nota protocollo n. 12065, del 2 luglio 2012, il Ministero del lavoro chiarisce che il rifiuto da parte del datore di lavoro di esibire la documentazione richiesta in corso di accertamento ispettivo è punibile in via amministrativa secondo la legge n. 638/1983, con l'applicazione di una sanzione da 1.290 a 12.910 euro.
In risposta ad una richiesta di una Direzione territoriale del lavoro, il Ministero specifica che il reato previsto dall'art. 4, comma 7, legge n. 628/1961 (punibile con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a 516 euro) si ravvisa quando chiunque (e non solo il datore di lavoro) si rifiuta di fornire notizie o le fornisce in maniera “scientemente errata o incompleta” su richiesta degli ispettori in corso di verifica.
weekly news 35/2012