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Per il trasferimento del ramo non basta il passaggio del dipendente alla nuova azienda.

Pubblicato il 14 agosto 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Per ritenere che sia avvenuto un trasferimento di ramo d’azienda oltre al passaggio di un dipendente deve essere provato anche quello di beni e strumenti ulteriori.

Su questo principio si basa la sentenza n. 14457 del 13 agosto 2012, emessa dalla Cassazione in merito al caso di un’azienda che aveva fruito degli sgravi, contestati dall'Inps, relativi all'assunzione di nuovo personale per aver assunto l’ex dipendente di un’altra azienda.

Secondo l'Istituto di previdenza l'assunzione mascherava il trasferimento di ramo d'azienda. Ma non per la Corte che spiega, inoltre, che non è rilevante neanche la coincidenza che la seconda azienda sia subentrata nelle attività svolte dal precedente datore di lavoro.

weekly news 33/2012

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Mod. 730/2026 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2026 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;in...

Scadenza del 16 novembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 novembre 2026
Mod. F24/770

Versamento delle ritenute / trattenute operate a ottobre:su redditi di lavoro dipendente e assimilati;su redditi di lavoro autonomo;dal condominio (4%) per prestazioni derivanti da contratti d’a...

Scadenza del 16 novembre 2026
Ritenute alla fonte locazioni brevi

Versamento delle ritenute (21%) operate a ottobre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / ...