Con due pronunce della Sesta sezione civile, la n. 14158 del 6 agosto 2012 e la n. 14304 dell’8 agosto 2012, la Corte di Cassazione scioglie altri due dubbi ai professionisti circa l’applicabilità dell’Irap all’esercizio della loro professione.
In entrambe, i Supremi Giudici rigettano il gravame degli uffici finanziari e condannano l’Agenzia al rimborso dell’Irap pagata dal contribuente professionista.
In un caso si ribadisce, infatti, che uno studio professionale di pochi metri quadri e dotato di computer e beni strumentali per una somma modesta, non fa sussistere il requisito dell’autonoma organizzazione e di conseguenza non fa scattare l’assoggettamento a Irap.
Analogamente, nell’altra ordinanza si evidenzia come anche l’avvalersi di una segretaria part time non richiami il requisito dell’autonoma organizzazione “dal momento che – si legge - il contribuente usufruiva dell’attività lavorativa di terzi solo per poche ore (10) alla settimana”.
weekly news 33/2012