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Dl Sviluppo. Il credito e' non riscuotibile se sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza per il suo pagamento.

Pubblicato il 24 agosto 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Novità emergono dal Dl Sviluppo - D.L. n. 83/2012, convertito dalla L. n. 134/2012 – relativamente ai crediti diventati inesigibili, se di modesto importo. 
Con la legge di conversione è stato stabilito che, dal periodo d'imposta in corso al 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma), le imprese che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare possono dedurre sempre le perdite su crediti qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: 
-sono decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento del credito 
- il credito deve essere di importo inferiore a 5.000,00 euro per le imprese di più rilevante dimensione e inferiore a 2.500,00 euro per le altre imprese.
Sono considerate “di più rilevante dimensione” le imprese che conseguono un volume d’affari o ricavi superiori a 150 milioni di euro.
Inoltre la legge n. 134/2012 ha disposto, senza condizioni, la deduzione per le perdite relative a crediti prescritti, di qualunque importo.
Dalla novità introdotta dal dl Sviluppo, discende che, per il principio di derivazione della competenza fiscale da quella civilistica, la deduzione dei crediti inesigibili, di modesta entità e scaduti da più di 6 mesi, non è ammessa se prima non sono stati imputati a perdita nel conto economico. Ciò, quindi, richiede, la verifica della loro inesigibilità.
E' comunque consentito dedurre fiscalmente il credito irrecuperabile nell'esercizio successivo a quello di imputazione in bilancio, qualora al 31 dicembre le condizioni richieste dal Dl sviluppo non sussistono.
weekly news 34/2012

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