Il 29 agosto 2012 segnerà l’entrata in vigore della società a responsabilità limitata semplificata - Srls - di cui all'articolo 2463-bis del Codice civile, istituito dal Dl 1/2012, convertito in legge 27/2012.
Il Dm Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012 (“Gazzetta Ufficiale” n. 189 del 2012) reca il modello - statuto standard - dell’atto costitutivo, che deve essere pubblico. Per ciò che non è regolato dal modello standard valgono le regole dettate nel libro V, titolo V, capo VII del Codice civile, ove non derogate dalla volontà delle parti.
Il modello semplificato è esente da oneri notarili, spese di bollo e di segreteria, mentre sconta l'imposta di registro, di 168 euro, e la tassa annuale camerale.
La Srls, con capitale sociale da 1 a 9.999,99 euro, versato in denaro agli amministratori della stessa, può essere costituita da persone fisiche con 35 anni non compiuti.
Al compimento di 35 anni di un socio, o dell’unico socio, si hanno 3 possibilità:
- il socio esce dalla società, che rimane agli altri soci con meno di 35 anni;
- la società si scioglie;
- la società viene trasformata in Srl o “Srl a cr” (forma di Srl a capitale ridotto riservata esclusivamente a persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni di età).
È da evidenziare, tuttavia, che la srl semplificata potrebbe continuare a sussistere anche dopo che uno o più soci abbiano superato il 35° anno di età. Infatti, il comma 1 dell'art. 2463-bis c.c. stabilisce che non devono aver superato il limite dei 35 anni di età i soci fondatori o, ex comma 4 dell'articolo citato, i subentranti a seguito di cessione di quote. Dunque, non sembra ostacolata la gestione della società da parte di chi abbia superato i 35 anni di età dopo la costituzione societaria.
A proposito delle Srlcr si ricorda che, contrariamente a quanto stabilito per le semplificate, gli amministratori possono essere scelti fra soggetti non soci.
weekly news 35/2012