La Commissione tributaria provinciale di Torino, con la sentenza n. 121/9/12, stabilisce che la base imponibile per affrancare la riserva risultante dalla rivalutazione dei beni è data dalle riserve effettivamente riportate in sede di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva.
Nella contestazione di una maggiore imposta sull'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, il Fisco si basa sulla disciplina prevista in caso di distribuzione del saldo attivo non affrancato, interamente tassabile in capo ai soci. Ma la Commissione tributaria sottolinea che il criterio applicato dall'amministrazione finanziaria porta a corrispondere un'imposta per l'affrancamento di riserve da rivalutazione su un ammontare superiore rispetto al valore iscritto nel patrimonio netto.
weekly news 35/2012