Notizia

Avviamento. Rideterminato il valore con metodi puntuali e non automatici.

Pubblicato il 27 agosto 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 104/1/12, è chiamata a giudicare un caso di rideterminazione del valore dell’avviamento di un'azienda in ipotesi di trasferimenti aziendali.

Il principio che ribadisce è che non è possibile per gli uffici del Fisco calcolare la rideterminazione del valore dell’avviamento basandosi su metodi puramente aleatori e sganciati dalla realtà dell'impresa contribuente. L'articolo 51, comma 4, del Tuir, attribuendo agli uffici il potere di controllo sul “valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento”, non li legittima ad adottare meccanismi automatici, specialmente in fase di accertamento.

Dunque, la Ctr boccia il metodo adottato, non ritenendolo “attendibile perché proietta per un arco temporale, pari a 14 anni, la presunta redditività dell'azienda, senza tenere conto delle possibili mutazioni del contesto economico, poi concretamente verificatesi”, in particolare perchè il settore in cui opera l'attività ceduta (pelletteria/abbigliamento) ha risentito enormemente della crisi economica attraversata dal nostro Paese. 

Di contro, appare condivisibile la regola di calcolo di determinazione dell’avviamento concordata tra le parti, che risulta “ancorata a dati economici reali, considerati per un arco temporale di circa 4 anni”, che poggia sul reddito medio prodotto nell’ultimo triennio rettificato con un margine di contribuzione e moltiplicato per tre. 

Il riferimento ad un arco temporale troppo ampio non può ritenersi corretto; non si possono adottare sistemi di calcolo aleatori e non supportati da idonea documentazione. L’avviamento di per sè si compone di fattori oggettivi, ma anche soggettivi, che soprattutto nelle piccole e medie imprese non possono essere trascurati.

La sentenza 104/1/12 ribadisce, così, l’importanza di una valorizzazione puntuale dell’avviamento con specifico riguardo all’impresa e al suo imprenditore, tenendo conto di una serie di fattori attinenti al contesto macroeconomico e alla sfera personale dell’imprenditore stesso, che dovrebbero poter essere evidenziati anche in fase di contraddittorio.

weekly news 35/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).