Respinto il ricorso per Cassazione di un contribuente condannato del delitto di falsità ideologica, previsto dall'art. 483 del codice penale, per aver falsamente affermato in dichiarazione sostitutiva di aver conseguito redditi pari a zero.
La Corte, con la sentenza n. 33218 depositata il 23 agosto 2012, sottolinea come nel caso di specie non si esclude il dolo nel delitto di falso, in quanto non vi è prova “che l'imputata abbia redatto la propria dichiarazione con leggerezza”, essendo a conoscenza della propria situazione reddituale.
L'autocertificazione, inoltre, integra il richiamato art. 483 del codice penale che, avendo natura di norma in bianco, richiede il collegamento con una diversa norma “che conferisca attitudine probatoria all'atto in cui confluisce la dichiarazione non veritiera”. La dichiarazione sostitutiva attribuisce efficacia probatoria ai fini amministrativi a quanto affermato dal contribuente, evitando l'onere di provarlo con la produzione di altra documentazione, “collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere dell'istante di dichiarare il vero”.
weekly news 35/2012