Notizia

Ok alla compensazione tra le competenze dell ' agente e le somme dovute a titolo di risarcimento danni.

Pubblicato il 30 agosto 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14688 depositata il 29 agosto 2012, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano escluso la possibilità di compensazione “atecnica” tra le competenze di fine rapporto che spettavano ad un agente assicurativo e le somme, per contro, da quest’ultimo dovute alla compagnia di assicurazione per risarcire i danni provocati in conseguenza di un suo comportamento negligente.

Secondo la Suprema corte, la compensazione era, nella specie, da ritenere legittima in quanto relativa a rispettivi crediti e debiti che avevano avuto origine da un unico rapporto, quello di agenzia.

Niente da fare, dunque, per l’agente che, nella specie, nel momento di cessazione della collaborazione tra le parti, si era visto trattenere parte delle competenze di fine rapporto per compensare il credito da risarcimento danni che l’assicurazione vantava nei suoi confronti.

weekly news 35/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).