La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14688 depositata il 29 agosto 2012, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di secondo grado avevano escluso la possibilità di compensazione “atecnica” tra le competenze di fine rapporto che spettavano ad un agente assicurativo e le somme, per contro, da quest’ultimo dovute alla compagnia di assicurazione per risarcire i danni provocati in conseguenza di un suo comportamento negligente.
Secondo la Suprema corte, la compensazione era, nella specie, da ritenere legittima in quanto relativa a rispettivi crediti e debiti che avevano avuto origine da un unico rapporto, quello di agenzia.
Niente da fare, dunque, per l’agente che, nella specie, nel momento di cessazione della collaborazione tra le parti, si era visto trattenere parte delle competenze di fine rapporto per compensare il credito da risarcimento danni che l’assicurazione vantava nei suoi confronti.
weekly news 35/2012