Il soggetto che assume la qualifica di amministratore di fatto di una società è sostanzialmente equiparato all’amministratore di diritto in relazione a tutti i comportamenti commissivi o omissivi che abbia posto in essere, essendo tenuto “ad impedire le condotte vietate riguardanti l'amministrazione della società ovvero pretendere l'esecuzione degli adempimenti imposti dalla legge, con la conseguente responsabilità dello stesso in sede penale ex articolo 40, comma secondo, Codice penale”.
In linea generale, infatti, l’amministratore di fatto è tenuto a rispettare tutti i doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, con la conseguenza che lo stesso è da ritenere responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili.
Sulla scorta di detto principio i giudici della Terza sezione penale della Cassazione hanno confermato, con la sentenza n. 33385 del 29 agosto 2012, la misura del sequestro preventivo disposta nei confronti dell'amministratore di fatto di un'impresa nell’ambito di un procedimento penale per evasione fiscale ed omessa presentazione della dichiarazione dei redditi della società.
weekly news 35/2012