Prendendo spunto dalla circolare del presidente del Consiglio nazionale agli iscritti dello scorso 24 agosto, anche l’ufficio studi del Notariato si sofferma ad analizzare le nuove tipologie societarie previste dal Decreto Sviluppo (Dl n. 83/2012 convertito con legge n. 134/2012).
L'art. 44 del Decreto Sviluppo sancisce che “La società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”. Proprio su tale articolo il Consiglio nazionale del Notariato si concentra per fornire le proprie interpretazioni.
Al riguardo, ribadisce che relativamente al comma 4-bis della citata disposizione normativa, che prevede particolari agevolazioni creditizie per i giovani under 35 che utilizzano la Srl a capitale ridotto, la stessa possa essere adottata anche da questi ultimi che possono diventarne soci con o senza soci over 35.
Dunque, anche gli under 35 potranno essere soci di società a capitale ridotto e costituire società assimilabili a quelle semplificate senza ricorrere allo statuto standard. In tal caso, però, non spetterà loro alcun risparmio, né degli oneri notarili né delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.
Nel caso in cui, invece, si voglia ricorrere alla società semplificata lo statuto standard non potrà essere oggetto di modifiche o integrazioni. La rigidità di tale modello, infatti, non consente scelte opzionali se non per le ipotesi espressamente previste. Tutto ciò che non trova disciplina al momento dell’atto costitutivo e della redazione dello statuto standard non potrà essere in seguito modificato, per cui si dovrà far rinvio necessariamente alle norme del Codice civile che regolano le fattispecie generali delle Srl.
La non modificabilità del modello standard è stata ribadita anche nel comunicato stampa del 29 agosto 2012, sempre a firma del Consiglio nazionale, in cui si fa un riepilogo delle caratteristiche della Srl semplificata da costituirsi presso il notaio. Tra queste, si ricorda che: l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da onorari notarili, da imposta di bollo e da diritti di segreteria ma sono dovuti l’imposta di registro (168 Euro), i diritti camerali di prima iscrizione (in media 200 Euro) e annuali, i tributi per l'apertura della partita IVA, e le altre imposte e tasse normalmente dovute (ad esempio quella di CC.GG. dovuta per la messa in uso e prima vidimazione dei libri sociali obbligatori).
weekly news 35/2012