La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14684 del 29 agosto 2012, stabilisce che il professionista è tenuto al versamento dei contributi alla Cassa di previdenza anche sui redditi derivanti da prestazioni lavorative che, “pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente proprio della sua professione”.
Il caso riguarda il ricorso presentato da un ingegnere al quale Inarcassa chiedeva il versamento della contribuzione anche su redditi derivanti da attività di consulenza e da attività di amministratore di una società a responsabilità limitata, che per l'iscritto non rientravano nella sfera delle attività professionali proprie delle prestazioni riservate agli ingegneri secondo la previsione della tariffa professionale.
I giudici, pur nella consapevolezza dell'esistenza di un diverso indirizzo interpretativo, sottolineano come il concetto di esercizio della professione “debba essere interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche professionali”, portando ad una progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale.
L'obbligo di versamento viene meno solo in caso di di prestazioni che non richiedono competenze proprie della professione.
weekly news 35/2012