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Spese di trasferta – Obbligo di tracciabilità

Pubblicato il 11 luglio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con la risposta a interpello 10.7.2025 n. 188, l'Agenzia delle Entrate, recependo le ultime disposizioni normative, ha affermato che non è richiesto il pagamento con mezzi tracciabili ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti per le trasferte all'estero.
L'art. 51 co. 5 del TUIR, ultimo periodo, prevede che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi e ncc, per le trasferte o le missioni di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti di tali spese sono eseguite con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97.
In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di tali rimborsi spese, il dipendente deve effettuare i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.
Per effetto dell'art. 1 co. 1 lett. b) del DL 84/2025, che ha introdotto la precisazione "nel territorio dello Stato", ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese per missioni e/o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamento.

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