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Spese di trasferta – Obbligo di tracciabilità

Pubblicato il 11 luglio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con la risposta a interpello 10.7.2025 n. 188, l'Agenzia delle Entrate, recependo le ultime disposizioni normative, ha affermato che non è richiesto il pagamento con mezzi tracciabili ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti per le trasferte all'estero.
L'art. 51 co. 5 del TUIR, ultimo periodo, prevede che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi e ncc, per le trasferte o le missioni di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti di tali spese sono eseguite con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97.
In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di tali rimborsi spese, il dipendente deve effettuare i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.
Per effetto dell'art. 1 co. 1 lett. b) del DL 84/2025, che ha introdotto la precisazione "nel territorio dello Stato", ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese per missioni e/o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).