Notizia

Spese di trasferta – Obbligo di tracciabilità

Pubblicato il 11 luglio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con la risposta a interpello 10.7.2025 n. 188, l'Agenzia delle Entrate, recependo le ultime disposizioni normative, ha affermato che non è richiesto il pagamento con mezzi tracciabili ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti per le trasferte all'estero.
L'art. 51 co. 5 del TUIR, ultimo periodo, prevede che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante taxi e ncc, per le trasferte o le missioni di cui al medesimo comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti di tali spese sono eseguite con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97.
In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente di tali rimborsi spese, il dipendente deve effettuare i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.
Per effetto dell'art. 1 co. 1 lett. b) del DL 84/2025, che ha introdotto la precisazione "nel territorio dello Stato", ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese per missioni e/o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamento.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).