Notizia

Si al pagamento della parcella se il parere dell ' Ordine e le testimonianze di terzi sono favorevoli.

Pubblicato il 31 agosto 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza  n. 14726/2012, della Seconda sezione civile della Corte di Cassazione, depositata il 30 agosto, si chiude il contenzioso tra un commercialista e un imprenditore.

Il commercialista aveva richiesto al giudice di emettere un parere ingiuntivo per farsi pagare le parcelle fatturate nel corso degli anni. Sul compenso dovuto al professionista, sia l’Ordine che alcune testimonianze raccolte avevano espresso parere positivo.

L’imprenditore è ricorso in tutti i gradi di giudizio, ritenendo che la fattura emessa dal professionista provasse che l'importo fatturato non fosse quello pattuito e che il parere di congruità del compenso dato dal Consiglio dell'Ordine avesse solo un valore astratto.

La Cassazione, respingendo il ricorso e ponendo fine alla lunga questione, precisa che: “con adeguata e corretta motivazione, la Corte di merito ha ritenuto che l'entità e la natura delle prestazioni effettuate dal professionista risultavano provate non solo dalla valutazione di congruità espressa dal Consiglio dell'ordine dei commercialisti sulla relativa parcella, ma anche dalla prova testimoniale ed ha osservato, inoltre, che l'appellante non aveva mosso specifiche censure su detto parere né aveva offerto elementi da cui desumere l'inattendibilità degli elementi di valutazione offerti dal professionista”.   

Dunque, il parere dell’Ordine e le testimonianze di terzi sono sufficienti per giustificare la parcella e per far ottenere al professionista il compenso fatturato. Il cliente non può basare il suo ricorso sull’inesistenza di prove certe. Per la Corte, i giudici di merito avevano ben motivato la loro decisione attenendosi in modo logico alle testimonianze e al parere dell’Ordine portati in giudizio dal commercialista.

weekly news 35/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 persone fisiche

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:   saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (sald...

Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 società di persone

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitutiva 18% + 3% ...

Scadenza del 21 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Proroga Soggetti ISATermine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, i versamenti relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell&rsquo...

Scadenza del 21 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Proroga Soggetti ISAVersamento prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fondi / riserve in sospensione d’imposta esistenti ne...