Notizia

Al Fisco la prova delle componenti positive di reddito e al contribuente di quelle passive.

Pubblicato il 05 settembre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con ordinanza n. 14798, depositata in data 4 settembre 2012, la Corte di Cassazione ribadisce un importante principio di diritto in materia di imposte sul reddito.

Respingendo il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado della commissione regionale, i Supremi giudici avvalorano la regola sancita dall’articolo 75 del Dpr n. 917/1986 secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo.

Scopo della norma è quello di facilitare la corretta imputazione dei componenti di competenza dell’esercizio fiscale evitando, allo stesso tempo, di addossare al contribuente un compito troppo oneroso. Ciò vuol dire che unica eccezione possibile per il contribuente, nel momento della contabilizzazione delle componenti di reddito nell’anno di riferimento, è rappresentata da quelle voci che non sono ancora note al momento della determinazione del reddito (da far coincidere con il momento della redazione e presentazione della dichiarazione).

Di qui la conclusione espressa dalla Corte: “l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazione finanziaria per quelle positive, e al contribuente per quelle negative; in particolare, nel caso in cui detti requisiti siano condizionati dall'espletamento di procedure amministrative, essi si intendono acquisiti, ai fini dell'imputazione del reddito corrispondente a un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare”.

Con riferimento al caso di specie, quindi, i contributi erogati dalla Regione Sicilia per le assunzioni a tempo indeterminato di un’impresa non possono essere contabilizzati fino a quando non sono effettivamente riscossi dall’azienda come finanziamento a fondo perduto.

weekly news 36/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).