Con ordinanza n. 14798, depositata in data 4 settembre 2012, la Corte di Cassazione ribadisce un importante principio di diritto in materia di imposte sul reddito.
Respingendo il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado della commissione regionale, i Supremi giudici avvalorano la regola sancita dall’articolo 75 del Dpr n. 917/1986 secondo cui i ricavi, i costi e gli altri oneri concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, a condizione che la loro esistenza o il loro ammontare sia determinabile in modo oggettivo.
Scopo della norma è quello di facilitare la corretta imputazione dei componenti di competenza dell’esercizio fiscale evitando, allo stesso tempo, di addossare al contribuente un compito troppo oneroso. Ciò vuol dire che unica eccezione possibile per il contribuente, nel momento della contabilizzazione delle componenti di reddito nell’anno di riferimento, è rappresentata da quelle voci che non sono ancora note al momento della determinazione del reddito (da far coincidere con il momento della redazione e presentazione della dichiarazione).
Di qui la conclusione espressa dalla Corte: “l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità delle componenti del reddito in un determinato esercizio sociale incombe all'Amministrazione finanziaria per quelle positive, e al contribuente per quelle negative; in particolare, nel caso in cui detti requisiti siano condizionati dall'espletamento di procedure amministrative, essi si intendono acquisiti, ai fini dell'imputazione del reddito corrispondente a un determinato esercizio dell'impresa, solo attraverso il procedimento amministrativo che ne verifica i presupposti e ne liquida l'ammontare”.
Con riferimento al caso di specie, quindi, i contributi erogati dalla Regione Sicilia per le assunzioni a tempo indeterminato di un’impresa non possono essere contabilizzati fino a quando non sono effettivamente riscossi dall’azienda come finanziamento a fondo perduto.
weekly news 36/2012