La nuova Direttiva 2008/9/Ce, che è in vigore dal 1° gennaio 2010, prevede il rimborso dell'Iva pagata in uno Stato membro diverso da quello nel quale il soggetto passivo è stabilito a condizione che si verifichino gli stessi presupposti del diritto alla detrazione.
I Paesi che hanno recepito la suddetta direttiva – in sostituzione della precedente Direttiva in materia: la n.1072 del 06/12/1979 - 8° - hanno adottato un proprio regolamento attuativo per regolamentare le modalità e le procedure informatiche da utilizzare.
La richiesta di rimborso deve avvenire mediante presentazione di un’istanza, distintamente per ciascun periodo di riferimento, per via telematica all'agenzia delle Entrate, che provvederà ad inoltrarla allo Stato membro del rimborso, ad eccezione che accerti che il richiedente, nel periodo di riferimento, non ha svolto attività economica rilevante ai fini Iva, oppure ha effettuato esclusivamente operazioni senza diritto alla detrazione, si è avvalso del regime dei contribuenti minimi o del regime speciale per i produttori agricoli.
Il periodo di riferimento della richiesta di rimborso non può essere superiore a un anno, né inferiore a tre mesi. Se la richiesta è presentata con riferimento agli acquisti di un trimestre, l'importo minimo rimborsabile è di 400 euro; se si riferisce invece agli acquisti dell'anno solare, l'importo minimo è di 50 euro.
Il termine per la presentazione dell’istanza è il 30 settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento.
Pertanto, il 30 settembre 2012 scade il termine per la presentazione delle istanze di rimborso dell’Iva pagata ai fornitori esterni nell’anno 2011. Analogo termine vale per la richiesta di rimborso dell’Iva pagata anche in paesi convenzionati con accordi di reciprocità: Svizzera, Norvegia e Israele. La domanda, in questo caso, andrà presentata sempre entro il 30 settembre 2012, ma in modalità cartacea utilizzando la modulistica prevista dall’Amministrazione finanziaria locale.
weekly news 36/2012