Entro il 21 novembre 2012, così come previsto nel messaggio Inps n. 13343 del 9 agosto 2012, i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 erano in congedo per assistenza ai figli disabili gravi, quelli che alla data del 4 dicembre 2011 avevano in corso l'istituto dell'esonero, i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivi all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, in via autonoma dovranno presentare alle Direzioni territoriali del lavoro un'istanza per accedere ai benefici di salvaguardia a seguito della riforma pensionistica, approvata dal DL n. 201, del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 214, del 22 dicembre 2011.
L'accoglimento delle domande sarà valutato da Commissioni Inps che saranno istituite sul territorio. Nel caso in cui l'istanza sia respinta, è possibile presentare ricorso entro 30 giorni dalla ricezione del rifiuto.
Per le categorie dei 65mila lavoratori individuati dal decreto Fornero del 1° giugno 2012 che non rientrano nelle tipologie specificate, il controllo dei requisiti sarà effettuato dall'Inps che provvederà ad accertarne la sussistenza.
weekly news 36/2012