Dal 15 settembre (ore 8.00) decorrono i termini per la presentazione della dichiarazione di emersione di stranieri irregolarmente occupati prevista dal D.Lgs. n. 109/2012; l'opportunità rimane valida fino al 15 ottobre 2012.
Dopo la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno del 29 agosto 2012 e della circolare congiunta Interno-Lavoro del 7 settembre 2012, che hanno fornito le prime indicazioni, rimangono numerosi i punti oscuri della regolarizzazione a cui gli enti competenti devono offrire soluzione.
Due su tutti sono fondamentali: il tipo di documentazione necessaria ed utile a provare la presenza in Italia dello straniero al 31 dicembre 2011; le istruzioni Inps sulla regolarizzazione della posizione contributiva (denunce telematiche e pagamenti), soprattutto con riferimento ad una probabile o meno applicazione delle sanzioni civili per omissione contributiva (il D.Lgs. 109 prevede la non punibilità del rapporto sommerso).
Senza esatte indicazioni su tali temi, il datore di lavoro si trova nell'incertezza di spendere i mille euro a titolo di contributo, denaro che non sarà restituito a fronte di un possibile diniego alla procedura di emersione. Non essendo previsto un “numero chiuso” per la presentazione delle istanze, è consigliabile attendere le dovute istruzioni.
Sul punto la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro ha messo a disposizione una guida operativa che chiarisce alcuni aspetti della sanatoria come i requisiti, la domanda, i costi e i passaggi dell'istanza di emersione.
Intanto, a schiarire parzialmente l'orizzonte è giunta la circolare del Mininterno n. 7809 del 12 settembre 2012 contenente alcuni aspetti operativi di competenza degli Uffici dell'immigrazione.
Viene chiarito che possono aderire alla procedura ex D.Lgs. n. 109/2012 anche gli stranieri con permesso di soggiorno che non consente lo svolgimento di un lavoro ovvero autorizzati a permanere sul suolo italiano in via temporanea.
Le Questure sono chiamate a verificare, per il datore di lavoro, l'insussistenza di motivi ostativi all'emersione; in particolare si rende necessario esplicitare le ragioni comportanti valutazioni di pericolosità sociale (causa che preclude la sanatoria), evidenziando i criteri di oggettività, concretezza ed attualità, in modo da consentire allo Sportello unico un'esatta valutazione sull'accettazione o meno della pratica di regolarizzazione.
Gli stranieri che avanzano richiesta di permesso di soggiorno a seguito del provvedimento di accoglimento della procedura di emersione non devono stipulare l'accordo di integrazione, in quanto si tratta di adempimento in vigore dal 10 marzo 2012; sono però tenuti a versare il contributo di 127,50 euro per il rilascio del permesso.
weekly news 37/2012