“Il datore di lavoro, all’atto della stipula del contratto di soggiorno dovrà attestare, tra le altre cose, il corretto versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro emersi a partire dalla decorrenza del rapporto di lavoro oggetto di emersione avviato in data più remota e fino alla data di stipula del contratto e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi”. E' questo uno dei chiarimenti che l'Inps fornisce con la circolare n. 113, del 14 settembre 2012, in merito alla all'emersione di lavoratori extracomunitari, D.Lgs n. 109/2012, la cui dichiarazione potrà essere presentata fino al 15 ottobre 2012, previo versamento di un importo forfettario pari a 1.000 euro.
Nell'escludere l'applicazione di sanzioni in merito alla regolarizzazione contributiva, retributiva e fiscali, l'Istituto specifica che lo Sportello unico per l'immigrazione accerterà, tramite Durc, anche che i datori di lavoro abbiano versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda, anche per quelli non interessati alla sanatoria. Le modalità di regolarizzazione sono differenti a seconda che la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro sia presentata:
- da un datore di lavoro domestico, per il quale l'Inps provvederà all'iscrizione d'ufficio del rapporto di lavoro domestico e provvederà all'invio dei Mav per il pagamento dei contributi;
- da aziende non agricole, che dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione Inps, che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W”;
- da aziende agricole, che dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità.
Sarà necessario attendere l'emanazione di ulteriori chiarimenti per conoscere cosa accadrà alla regolarizzazione contributiva in caso di archiviazione, rigetto o impedimento per circostanze contingenti del procedimento di emersione.
weekly news 37/2012