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Non si licenzia il lavoratore depresso

Pubblicato il 17 settembre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11798 del 12 luglio 2012, stabilisce che non costituisce giustificato motivo di licenziamento la mancata comunicazione, nei tempi dovuti, della prosecuzione della malattia da parte del lavoratore, qualora si accerti l'esistenza di un comprovato e giustificato impedimento idoneo, in base alla disciplina collettiva applicabile, a escludere la sanzionabilità disciplinare dei fatti addebitati.
Confermando la decisione della Corte di appello, viene così dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice che a causa del compromesso equilibrio psicologico in cui versava al momento del licenziamento, “testimoniato anche dalla copiosa documentazione versata in atti”, aveva omesso di inoltrare tempestivamente al datore di lavoro la comunicazione della prosecuzione della malattia.
weekly news 38/2012

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Versamento delle ritenute operate a dicembre 2025 per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).