Un contribuente a cui è stata notificata una cartella esattoriale a seguito di un controllo automatizzato ricorre nei primi due gradi di giudizio adducendo a propria difesa non solo il fatto di non aver commesso errori materiali o di calcolo, che avrebbero legittimato il ricorso all'articolo 36-bis Dpr 600/73 e 54-bis Dpr 633/72, ma anche il fatto che la cartella di pagamento non conteneva la data di consegna del ruolo, un'adeguata motivazione ed, inoltre, era priva anche di tutta una serie di altri elementi.
Il ricorso è accolto in primo e secondo grado. Tuttavia, mentre la Ctp aveva accolto la motivazione del contribuente che lamentava la mancata indicazione della data di consegna del ruolo, la Ctr - dimostrata l’esistenza dell'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo - evidenzia la mancanza di altri elementi fondamentali previsti dall’articolo 26 del Dpr n. 602/73.
Dunque, per i giudici di secondo grado, l’agente della riscossione non può notificare la cartella di pagamento tramite raccomandata a/r, dal momento che le modifiche apportate al citato articolo 26 dai decreti legislativi nn. 46/1999 e 193/2001 hanno volutamente escluso che la suddetta notifica potesse essere effettuata direttamente dal concessionario, ma dovesse avvenire tramite un agente appositamente abilitato (ufficiali della riscossione, messi preposti alla notifica, messi comunali).
Ne consegue che la proposizione del ricorso non può sanare questo tipo di difetto, a differenza di quanto sostenuto da chi, invocando l’articolo 156 del Codice di procedura civile, ritiene che anche se la notifica non è avvenuta nelle forme di legge lo scopo dell’atto sarebbe comunque raggiunto. La Ctr specifica che tale sanatoria vale, infatti, solo per gli atti processuali, al fine di consentire al giudizio di proseguire fino alla pronuncia del giudice ed evitare un suo arresto. Ma, nel caso in cui tale vizio (notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento) riguardi un atto amministrativo, l'ipotesi di inesistenza non è sanabile dalla notifica. Il ricorso, quindi, non può rimediare all’inesistenza della notifica della cartella.
Il chiarimento è arrivato dai giudici della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 80/45/12.
weekly news 37/2012