La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35244 depositata il 13 settembre 2012, ha annullato, con rinvio, la decisione di condanna disposta dai giudici dei gradi precedenti nei confronti di due amministratori di una società poi fallita in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto di dover provvedere all’annullamento del provvedimento impugnato in considerazione della circostanza che in quest’ultimo non risultavano accertati, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, gli elementi costitutivi del reato contestato in ordine alle soglie di punibilità. Ed infatti – si legge in un passo della sentenza – in mancanza dell’accertamento delle soglie, la condotta richiamata nel reato di bancarotta con riferimento, come nella specie, alle false comunicazioni sociali, è da considerare come penalmente irrilevante.
weekly news 37/2012