Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 15342 del 13 settembre 2012 – la delibera assembleare con cui vengono disposte le modifiche allo statuto societario è da ritenere annullabile ed impugnabile da parte del socio dissenziente che abbia partecipato all’assemblea medesima, solo se nel verbale venga espressamente trascritta la sua contrarietà al momento dell’approvazione del nuovo testo statutario.
Con la decisione in oggetto, la Suprema corte ha confermato la pronuncia con cui i giudici di merito avevano escluso l’annullabilità di una delibera assembleare non risultando, nel testo del verbale di assemblea, una manifesta contrarietà del socio che aveva affermato di dissentire rispetto alla modifiche statutarie.
weekly news 37/2012