Notizia

Licenziamento illegittimo. Indennizzo commisurato alle retribuzioni maturate fino al giorno del relativo pagamento

Pubblicato il 18 settembre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Secondo la Corte suprema di cassazione - sentenza n. 15519 del 17 settembre 2012 - il danno che va risarcito al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo e di esercizio del diritto di opzione, deve essere commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta.

Ed infatti – ricorda la Corte - il sistema delineato all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo; principio più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità come “di effettività dei rimedi” e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex articolo 429 del Codice di procedura civile.

weekly news 38/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).