Secondo la Corte suprema di cassazione - sentenza n. 15519 del 17 settembre 2012 - il danno che va risarcito al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo e di esercizio del diritto di opzione, deve essere commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino al giorno del pagamento dell’indennità sostitutiva e non fino alla data in cui il lavoratore ha operato la scelta.
Ed infatti – ricorda la Corte - il sistema delineato all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si fonda sul principio di effettiva realizzazione dell’interesse del lavoratore a non subire, o a subire al minimo, i pregiudizi conseguenti al licenziamento illegittimo; principio più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità come “di effettività dei rimedi” e che impedisce al datore di lavoro di tardare nel pagamento dell’indennità in questione assoggettandosi al solo pagamento di rivalutazione e interessi ex articolo 429 del Codice di procedura civile.
weekly news 38/2012