Con la circolare n. 114 del 18 settembre 2012, l’Istituto previdenziale rende noto il parere del ministero del Lavoro in materia di Anf, a seguito delle richieste di chiarimento allo stesso inoltrate dalle sedi Inps.
Nello specifico, al Ministero è stato chiesto se la copertura figurativa, risultante dal computo dei periodi di astensione, possa legittimamente considerarsi utile, oltre che per il diritto e la misura della pensione, anche ai fini dell’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare.
Ribadito che per l’erogazione dell’Anf agli iscritti alla Gestione separata è necessario che sia soddisfatto il requisito della specifica copertura contributiva, il Ministero ha ritenuto che, in caso di maternità, vada riconosciuto il beneficio dell’assegno per il nucleo familiare anche in relazione ai periodi per i quali vi sia stato il solo versamento della contribuzione figurativa.
Dunque, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare e dalle disposizioni vigenti per la Gestione separata, per i co.co.co, i professionisti senza cassa e gli associati in partecipazione, che non risultino iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionati, il versamento dei contributi figurativi che coprono i periodi di congedo di maternità, paternità o parentale dà diritto all'assegno per il nucleo familiare.
weekly news 38/2012