La Ctr Trieste, con la sentenza n. 87/01/12 del 16 luglio 2012, chiarisce un importante concetto relativo all’emissione dello scontrino fiscale da parte dei piccoli rivenditori, tenendo conto di quelle che sono le indicazioni obbligatorie che lo stesso deve contenere ai sensi dell’articolo 12 del Dm 23 marzo 1983.
Per i giudici regionali, l’assenza della descrizione dettagliata dei beni venduti o delle prestazioni rese non configura una violazione degli obblighi previsti dal suddetto decreto ministeriale e, di conseguenza, non rappresenta un’irregolarità né formale né sostanziale tale da legittimare l’accertamento analitico induttivo.
Il citato articolo 12, infatti, elenca tra le indicazioni obbligatorie una serie di elementi tra cui non risulta espressamente l’indicazione dettagliata dei beni venduti. Anzi, se da verifiche periodiche risulta che gli scontrini rilasciati dal contribuente sono formalmente corretti e regolarmente emessi, l’Amministrazione finanziaria non può spiccare un atto di accertamento nei suoi confronti in virtù, proprio, della carenza di presunzioni gravi, precise e concordanti quali presupposti legittimanti la rettifica operata.
Dunque, l’accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate nei confronti di un piccolo commerciante al dettaglio, a seguito di un accesso da parte della Guardia di Finanza, non è valido soprattutto se risulta la presenza di dati contabili formalmente regolari e per di più se il contribuente, per quello stesso anno, era risultato congruo e coerente agli studi di settore. Le risultanze degli studi di settore, infatti, non possono essere disattese apparendo per una determinata attività più attendibili, sia sotto il profilo statistico che metodologico, rispetto ai calcoli approssimativi elaborati dagli uffici dell’agenzia delle Entrate.
weekly news 38/2012