Qualora una società di persone – nella specie una società in nome collettivo - venga cancellata dal Registro delle imprese nel corso di un giudizio iniziato nei confronti della società medesima, i singoli soci “possono essere legittimati a proseguire il giudizio stesso solo se risulti che agiscano in qualità di soci abilitati a succedere nel processo alla società estinta e sempre che non risulti che la società, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, abbia scelto di non coltivare il processo stesso”.
E’ il principio enunciato nel testo della sentenza n. 15525 del 17 settembre 2012 dai giudici di Cassazione, i quali hanno condiviso la decisione con cui la Corte di appello aveva rigettato il gravame proposto da due persone fisiche, non altrimenti qualificate, avverso la sentenza di primo grado che era stata, invece, pronunciata nei confronti della snc.
Per la Corte di secondo grado l’evidente non coincidenza tra soggetti processuali rispettivamente presenti nelle due suddette fasi del processo determinava il rigetto dell’appello per la carenza di legittimazione ad impugnare dei due appellanti, i quali non erano da ritenere “portatori di alcun particolare interesse processuale rispetto alla sentenza impugnata, non pronunciata nei loro confronti”.
weekly news 38/2012