Alla luce delle recenti modifiche apportate dalla riforma delle professioni, che ha introdotto l’obbligo del preventivo per i professionisti ed ha abolito le tariffe fisse, si segnala la recente pronuncia della Corte di Cassazione che scioglie proprio la questione relativa ai compensi per le attività aggiuntive rese da un libero professionista.
Con la sentenza n. 15628 del 18 settembre 2012, i Supremi giudici riconoscono che un libero professionista che ha concordato un compenso forfetario con il proprio cliente possa ottenere un adeguamento dell’onorario per le ulteriori prestazioni rese, ma solo a condizione che la richiesta avvenga immediatamente. Non viene, dunque, accolto il ricorso di un architetto che chiedeva un adeguamento del compenso solo al termine dei lavori.
Per la Corte “un eventuale incremento delle prestazioni effettuate rispetto a quelle inizialmente previste, con conseguente sopravvenuta inadeguatezza del compenso, avrebbe dovuto essere palesato immediatamente dal professionista al cliente”. È contrario al principio di buona fede, il fatto che il professionista abbia operato e svolto le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle pattuite, con la riserva mentale di chiedere successivamente un compenso aggiuntivo.
weekly news 38/2012