Notizia

Fisco esonerato dal dimostrare l ' esistenza della frode carosello

Pubblicato il 20 settembre 2012 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Non spetta all’agenzia delle Entrate fornire la prova dell’avvenuto accordo simulatorio tra i tre soggetti dell’interposizione fittizia eventualmente ipotizzata: effettivo fornitore della merce, cartiera che ha emesso la fattura e contribuente. L’onere della prova grava proprio sul contribuente, acquirente, che se vuole detrarre l’Iva deve dimostrare la presenza di fatture soggettivamente inesistenti. 

La precisazione giunge dalla Sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 15741 del 19 settembre 2012.

Con tale pronuncia, i giudici di ultimo grado ribaltano la tesi sposata dalle commissioni tributarie provinciale e regionale, che avevano sostenuto la difesa del contribuente che si dichiarava sostanzialmente estraneo alla presunta frode.

Accogliendo il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, che aveva negato all'acquirente italiano la detrazione ad opera di un fornitore sospettato di essere una cartiera, i giudici ribadiscono il principio secondo cui grava “su chi intenda provare la verità dell'inverosimile” - in questo caso il contribuente - fornire la prova della pratica fraudolenta attuata.

Dunque, l'Iva che il cessionario dichiara di aver pagato al cedente per l'operazione soggettivamente inesistente non è detraibile, dal momento che è pagata ad un soggetto che non era legittimato alla rivalsa né era assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta. Si legge in sentenza che: “unica eccezione alla non detraibilità in questi casi potrebbe essere che l'acquirente non sapesse che il fornitore effettivo non era il fatturante ma un altro. Ipotesi non impossibile ma meramente di scuola e l'onere di provarla grava ovviamente sul contribuente che fa valere la detrazione. Al di fuori di tale caso, nell'ipotesi di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti il fisco, per escludere la detraibilità, ha solo l'onere di provare, e può farlo anche mediante presunzioni essendo principio di carattere generale che la prova dei fatti può essere data anche mediante presunzioni, che la cessione non è stata effettivamente operata dal fatturante”.

weekly news 38/2012

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 settembre 2026
Mod. 730/2026

Per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;i...

Scadenza del 15 settembre 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento settima rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-20...

Scadenza del 15 settembre 2026
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.  

Scadenza del 15 settembre 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).