L’interesse ad agire del socio per l’impugnazione delle delibere approvative del bilancio può attenere anche soltanto alla “corretta informazione – secondo le puntuali prescrizioni di legge – sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa”.
Ed infatti, né la perdita del capitale sociale, né l’azzeramento del valore economico della singola partecipazione valgono ad escludere il diritto esistente in capo al socio ad avere una chiara, corretta e veritiera rappresentazione di bilancio; ed a tale diritto va correlato l’obbligo degli amministratori di redigere il bilancio rispettando le modalità prescritte inderogabilmente dalla legge, obbligo che in caso di sopravvenienza di una causa di scioglimento non viene a cessare ma risulta solo trasferito in capo ai liquidatori.
E’ quanto spiegato dalla Prima sezione civile della Cassazione nel testo della sentenza n. 15944 del 20 settembre 2012, pronunciata con riferimento ad una causa in cui tre soci di una Srl in liquidazione avevano impugnato una deliberazione assembleare della società di approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2004, deducendo la violazione dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità.
weekly news 38/2012