Sono stati riepilogati in una circolare – n. 35/E del 20 settembre 2012 - i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in occasione della diretta televisiva del Modulo di aggiornamento professionale (Map), dove si sono confrontati, in ambito fiscale, operatori del settore e funzionari dell’Agenzia. Tra i temi: Ace, lavoro professionale, black list, Iva.
Con riferimento all'Ace, si chiarisce che in caso di utile d'impresa realizzato nell’esercizio 2011 e accantonato a riserva con delibera assembleare assunta in aprile del 2012, l’agevolazione Ace rileva con riferimento all’esercizio 2012 e quindi trova spazio in Unico 2013. Inoltre, l’Agenzia afferma che la perdita d’esercizio, al contrario di quello che avviene in caso di utile, partecipa alla determinazione del patrimonio netto contabile.
A quanto sostenuto con circolari nn. 23/2010 e 31/2012, in materia di possibile deduzione in caso di errata competenza temporale dei componenti negativi, il nuovo documento di prassi aggiunge che il principio va applicato anche all'ipotesi di non corretta imputazione temporale di componenti positivi, ripresi a tassazione dall’ufficio accertatore in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui gli stessi componenti hanno già concorso alla determinazione del reddito, al fine di evitare la doppia imposizione.
In caso di utilizzo promiscuo dell’immobile da parte del professionista, per la deduzione della somma pari al 50 per cento della rendita dell’immobile non rileva la percentuale reale di porzione di fabbricato che il professionista utilizza per lo svolgimento dell’attività lavorativa, poichè la misura del 50% è forfettaria. Similmente, viene confermata la forfetizzazione al 50% per le spese destinate alla partecipazione a corsi di aggiornamento.
Per quanto attiene all'Iva, relativamente alle modifiche apportate dalla legge comunitaria 2010 riguardanti il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche scambiate con soggetti passivi non stabiliti in Italia, la circolare n. 35/E afferma che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente può essere considerata come indice di effettuazione dell’operazione. L’esigibilità dell’imposta, a cui deve assolvere il committente, dipende dal momento di ricezione della fattura, a prescindere dall’effettuazione del pagamento. Pertanto, il committente italiano di prestazioni generiche, ex articolo 7ter del DPR n. 633/1972, dopo aver ricevuto la fattura dal prestatore comunitario non residente, applica l’imposta con il meccanismo dell’inversione contabile.
Ancora in ambito di Iva intracomunitaria, si precisa che se la fattura del fornitore stabilito nella UE non viene recapitata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il committente entro il mese seguente deve emettere autofattura in unico esemplare, indicando il numero di partita Iva del prestatore Ue.
weekly news 38/2012